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Targa prova, tutto come una volta

27/09/2021 – Col Decreto Legge del 10 settembre 2021, il numero 121, si fa definitivamente chiarezza sul tema dell’utilizzo – mai così controverso – della ‘targa prova’.

Il comma 3, articolo 1, di tale decreto prevede infatti che la targa prova possa essere utilizzata per la circolazione su strada sia di veicoli non immatricolati sia di quelli già muniti di targa propria. Inoltre, sottolinea che, circolando con targa prova per “esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali, costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”, ovvero per tutte quelle motivazioni già previste per l’uso della targa prova, si possa derogare alla revisione periodica di cui all’articolo 80 del Codice della Strada, superando così il limite imposto dalla Cassazione nel 2016. Infine, andando oltre la più recente sentenza della Cassazione in tema, specifica che, anche in caso di veicolo già immatricolato, l’assicurazione della targa prova debba rispondere dei danni causati dal veicolo in circolazione.

Sono altresì confermati tutti gli altri aspetti relativi all’uso di tale targa, preziosa per concessionari e autoriparatori. Le ragioni che ne consentono l’uso sono solo quelle già citate in questo articolo e la facoltà di guidare un veicolo con targa prova è concessa al titolare della stessa, così come ai suoi collaboratori muniti di una delega scritta.

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Via Ungheria, 8

47921 Rimini - Italia

Tel. 0541-745878

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